Art. 4.

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello, alla corte di assise d'appello e al tribunale per i minorenni di Bari, di competenza dei tribunali di Foggia e di Lucera, sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei medesimi uffici.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali per i quali, alla medesima data di cui al

 

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comma 1, sia stato già notificato il decreto di citazione a tutte le parti, agli appelli e alle richieste di riesame di cui agli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale già in corso, alla cause civili di vecchio rito che siano state già rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile ed a quelle di nuovo rito dopo la precisazione delle conclusioni, ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso.