1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello, alla corte di assise d'appello e al tribunale per i minorenni di Bari, di competenza dei tribunali di Foggia e di Lucera, sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei medesimi uffici.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali per i quali, alla medesima data di cui al